Compagnie aeree: i ritardi per guasti tecnici vanno risarciti

il

La sentenza della Corte di Giustizia Ue stabilisce che questi fenomeni non si possono considerare “circostanze eccezionali”, dunque la funzione di controllo spetta ai vettori

I guasti tecnici imprevisti non sono da considerare “circostanze eccezionali”, quindi i passeggeri hanno il diritto di chiedere un risarcimento in caso di ritardo del volo. Una sentenza storica quella emessa oggi dalla Corte di Giustizia europea che ha condannato Klm a risarcire una passeggera olandese.

Oltre all’assistenza, le compagnie aeree sono tenute anche a versare una compensazione (compresa tra 250 e 600 euro) calcolata sulla base della distanza. Nessun risarcimento è dovuto qualora il vettore sia in grado di dimostrare che le circostanze eccezionali non sarebbero potute essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso. “Dinanzi a problemi tecnici che risultino dai vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli oppure da atti di sabotaggio o terrorismo – scrive la Corte – il vettore aereo può essere sollevato dall’obbligo d’indennizzo”.

Viene spiegato che la manutenzione dell’apparecchiatura di volo è compito esclusivo del vettore aereo, cui spetta la funzione di vigilanza volta ad assicurare il buon funzionamento degli aeromobili. “Di conseguenza, un problema tecnico come quello invocato nella causa non può rientrare nella nozione di ‘circostanze eccezionali’”. Resta possibile per la compagnia aerea chiedere un risarcimento al fabbricante dei pezzi.
– See more at: http://www.guidaviaggi.it/notizie/174250/compagnie-aeree-i-ritardi-per-guasti-tecnici-vanno-risarciti#sthash.iJHNjaek.dpuf

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.